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FATTURAZIONE ELETTRONICA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

NORMATIVE // 19.11.2018

Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate, durante i videoforum organizzati da “Il Sole 24 Ore” e da “ItaliaOggi”, ha risposto a numerosi dubbi sull’applicazione della fatturazione elettronica che sarà obbligatoria dall’1 gennaio 2019.

(Fonte: “Il Sole 24 Ore” del 13/11/2018, pag. 25 – 27 e “ItaliaOggi” del 16/11/2018, pag. 30-33)

Trovate di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate durante i citati videoforum:

Detrazione indebita: la registrazione di una fattura cartacea con relativa detrazione IVA è sanzionabile qualora non si riceva la fattura elettronica via SdI (Sistema di Interscambio) entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione.

Fatture emesse da contribuenti forfettari e di vantaggio: le fatture cartacee emesse da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dall’1 gennaio 2019 non dovranno essere comunicate con lo “spesometro” da parte del soggetto ricevente.

Omaggi: le fatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI.

Autofatture in reverse charge: il documento, per consuetudine chiamato “autofattura”, relativo all’adempimento dell’inversione contabile di un’operazione nazionale può essere inviato al SdI; qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Fatture per conto terzi: nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore lo SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Passaggi interni: le fatture relative a passaggi interni di cui all’art. 36 del DPR 633/72 devono essere in formato elettronico ed inviate allo SdI.

Fatture fuori campo: l’operatore non è obbligato ad emettere fattura elettronica per le operazioni fuori campo IVA (ad esempio per le operazioni “monofase”). Qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà effettuarlo elettronicamente via SdI utilizzando il codice natura N2.

Indicazione di più PEC: è possibile utilizzare più indirizzi telematici, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata al Registro Imprese. Il SdI recapita le fatture all’indirizzo telematico riportato nella fattura salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente registrato nel portale Fatture e Corrispettivi l’indirizzo telematico dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Fatture 2018 ricevute nel 2019: se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018, ma ricevuta nel 2019 dal cessionario/committente, la stessa non è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. L’eventuale nota di variazione emessa nel 2019 invece dovrà essere in formato elettronico.

Fattura non trasmessa: se la fattura non viene trasmessa al SdI non si considera fiscalmente emessa. Il cessionario/committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, tuttavia è obbligato ad emettere autofattura se la stessa non viene ricevuta entro 120 giorni (art. 6, co. 8 del D.Lgs. 471/1997).

Fattura differita: è possibile emettere una fattura elettronica “differita”, non essendo variato l’art. 21, co. 4, dell’IVA. Ad esempio se la cessione di beni è stata effettuata il 20 gennaio 2019, potrà essere emessa fattura “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di aver emesso un Ddt o altro documento equipollente alla consegna della merce, aver datato la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicando i riferimenti del documento di trasporto e a far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio 2019.

Privati (persone fisiche, enti non commerciali, condomini): l’operatore IVA deve emettere fatturazione elettronica nei confronti di consumatori finali e deve consegnare copia della stessa in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. I consumatori finali persone fisiche, gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Partita IVA inesistente o cessata: i casi esaminati sono due: nel primo caso ove la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del DPR 633/72; nel secondo caso ove la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali; in tali situazioni l’Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Rifiuto di una fattura: il cessionario che riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.); non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Lettere d’intento: la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. L’informazione può essere inserita nell’XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (es. “Causale”) che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.

Modello INTRA: rimane obbligatoria la presentazione del modello INTRA, ai soli fini statistici, da parte dei soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000 e acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 100.000.

Conservazione: la convenzione di durata di 3 anni stipulata con l’Agenzia delle Entrate ai fini della conservazione delle fatture elettroniche dovrà essere rinnovata a scadenza.

Ricevuta fiscale: non è più obbligatorio l’utilizzo della “fattura-ricevuta fiscale” su prestampati fiscali. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Autoconsumo: le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Soggetti esonerati: gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche e di conservarle elettronicamente.

Sezionali IVA: in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche (obbligatorie per le fatture elettroniche) sia analogiche. La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente.