COMMERCIO // 23.01.2018
Vi trasmettiamo in allegato la nota a prot. n. 125443/R.U. del 5.1.2018 della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio normativa e contenzioso in materia doganale ed extratributaria - di cui all'oggetto, pubblicata ieri, 22 gennaio 2018 sul portale dell'Agenzia delle Dogane.
Con nota allegata, firmata dalla Dott.ssa Cinzia Bricca responsabile della citata Direzione Centrale, l'Agenzia risponde ad un quesito circa "l’applicazione di sanzioni nel caso in cui merce allo stato estero, scortata da documento di transito “T1”, non venga, per errore o negligenza, tempestivamente presentata alla dogana di destinazione, ma della quale venga invece richiesta, con apposita istanza a posteriori, l’immissione in libera pratica e, in particolare, se alla fattispecie sia applicabile la sanzione di cui all’art. 305, 1°co. o quella di cui all’art. 318 T.U.L.D."