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SICUREZZA SUL LAVORO. DAL 12 OTTOBRE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO

NATALI // 06.10.2017

Vi informiamo che dal prossimo 12 ottobre entra in vigore l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare in via telematica all'Inail, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, così come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/08.

In attesa di eventuali indicazioni più specifiche da parte dell'INAL, per adempiere a tale obbligo le aziende dovranno utilizzare la medesima applicazione ("Denuncia/comunicazione di infortunio") messa a disposizione dall'Istituto sul proprio sito per la denuncia, a fini assicurativi, degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
A tale riguardo, si precisa che l'obbligo di comunicazione degli infortuni con assenza superiore a tre giorni si intende comunque assolto con la denuncia a fini assicurativi di cui all'articolo 53 del D.p.r. 1124/65 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali").

Il D.lgs. 81/08 prevede, in caso di violazione del nuovo obbligo di comunicazione, le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per gli infortuni superiori a tre giorni
- sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per gli infortuni superiori ad un giorno

Secondo il Servizio Sicurezza Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali di Confindustria, "la previsione di un'apposita e distinta sanzione per le ipotesi di infortuni superiori a tre giorni, desta parecchie perplessità in quanto, in tali casi, il D.P.R. 1124/65 prevede già, a sua volta, una specifica sanzione amministrativa (dell'importo variabile da un minimo di 1.290,00 ad un massimo di 7.745,00 euro) per la violazione dell'obbligo di denuncia a fini assicurativi. In pratica, per la violazione di un adempimento da considerarsi di fatto unico (denuncia a fini assicurativi e comunicazione a fini statistici) risultano previste due sanzioni".

Fonte: Confindustria