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INAIL: ISTRUZIONI OPERATIVE PER OBBLIGO COMUNICAZIONE INFORTUNI

NATALI // 12.10.2017

Vi informiamo che l'INAIL, con propria circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha fornito le prime istruzioni operative relative alle modalità con cui i datori di lavoro, a partire dal 12 ottobre u.s., sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicare i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, così come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa e dalle istruzioni fornite dall'Istituto, i datori di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione, da parte del lavoratore, del certificato medico o dei riferimenti del certificato stesso (ossia numero identificativo, data di rilascio e giorni di prognosi), devono provvedere all'invio telematico della comunicazione, accedendo, con le credenziali già in loro possesso, al nuovo servizio "Comunicazione di infortunio", collocato sul portale Inail all'interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale". Qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile procedere all'invio telematico, la comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC, utilizzando lo specifico modello che trovate allegato e scaricabile sul portale dell'Inail, all'indirizzo di posta certificata della competente sede locale dell'Inail, individuata sulla base del domicilio dell'infortunato, allegando anche copia della schermata di errore ostativo all'invio telematico.

Si rammenta che l'obbligo di comunicazione degli infortuni con assenza superiore a tre giorni si intende comunque assolto con la denuncia a fini assicurativi, di cui all'articolo 53 del D.p.r. 1124/65 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), adempimento che rimane ovviamente sempre obbligatorio.

Occorre poi prestare attenzione al fatto che nel caso in cui la prognosi dell'infortunio già oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare, a fini assicurativi, la denuncia di infortunio ai sensi dell'articolo 53 del D.P.r. 1124/65. A tal fine, dal menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” sarà possibile accedere alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d'infortunio".

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, il D.Lgs. 81/08 prevede le seguenti sanzioni: a) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per gli infortuni superiori a tre giorni b) sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per gli infortuni superiori ad un giorno.

Nei casi di infortuni superiori a tre giorni, al fine di evitare possibili duplicazioni di sanzioni, l'applicazione della sanzione sopra richiamata alla lettera a) esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 53 del D.P.R. 1124 /65.

Si rimanda alla lettura della circolare per informazioni più dettagliate.

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